(Pubblicata nel suppl. n. 3 del Bollettino ufficiale
     della Regione Trentino-Alto Adige n. 13 del 18 marzo 1997)
 
                      IL CONSIGLIO PROVINCIALE
                            Ha approvato
 
               IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
          Modifica all'articolo 24 della legge provinciale
                      10 settembre 1993, n. 26
 
  1. Il comma 6 dell'articolo 24 della legge provinciale 10 settembre
1993,  n.  26,  articolo come modificato dall'articolo 14 della legge
provinciale 12 settembre 1994, n. 6, e sostituito dal seguente:
  "6. Il collaudatore o i componenti della  commissione  di  collaudo
non   possono   aver   svolto  alcuna  funzione  decisionale  diretta
nell'attivita' di amministrazione attiva relativa alla  realizzazione
dei  lavori  soggetti  a  collaudo  e non possono aver partecipato in
alcun modo alla progettazione, alla direzione, all'alta  sorveglianza
e all'esecuzione dei medesimi lavori".