(Pubblicata nel suppl. n. 3 del Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 13 del 18 marzo 1997) IL CONSIGLIO PROVINCIALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Modifica all'articolo 24 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 1. Il comma 6 dell'articolo 24 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26, articolo come modificato dall'articolo 14 della legge provinciale 12 settembre 1994, n. 6, e sostituito dal seguente: "6. Il collaudatore o i componenti della commissione di collaudo non possono aver svolto alcuna funzione decisionale diretta nell'attivita' di amministrazione attiva relativa alla realizzazione dei lavori soggetti a collaudo e non possono aver partecipato in alcun modo alla progettazione, alla direzione, all'alta sorveglianza e all'esecuzione dei medesimi lavori".